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Offerta anomala: quando il concorrente giustifica il ribasso utilizzando una stima del carico di riscossione che supera in modo rilevante quella indicata

Offerta anomala: quando il concorrente giustifica il ribasso utilizzando una stima del carico di riscossione che supera in modo rilevante quella indicata

TAR Campania

TAR Campania Napoli sez. VIII 11/4/2025 n. 3057. È legittima l’esclusione per offerta anomala quando il concorrente – anche se gestore uscente – giustifica il proprio ribasso utilizzando una stima del carico di riscossione che supera in modo rilevante quella indicata dalla stazione appaltante nei documenti di gara. Una simile giustificazione compromette la par condicio e si fonda su presupposti non oggettivi né comuni a tutti i partecipanti. L’esperienza pregressa può integrare, ma non sostituire, i dati ufficiali della lex specialis

Con la sentenza in commento, il T.A.R. Campania ha fornito importanti chiarimenti in merito al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da un operatore economico avverso l’esclusione disposta nei propri confronti nell’ambito di una procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di riscossione di alcune “entrate comunali”.

In particolare, la Stazione appaltante escludeva il nominato operatore economico, gestore uscente del servizio, a valle del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; procedimento nell’ambito del quale l’operatore aveva giustificato la sostenibilità della propria offerta sulla base dei dati desunti dall’esperienza dallo stesso maturata nell’ultimo quadriennio. In altri termini, la stima del valore della riscossione posto a base delle giustificazioni proposte dall’operatore economico risultava fondata non già sugli atti di gara ma sulla pregressa esperienza da quest’ultimo maturata quale gestore del servizio.

Orbene, nel ritenere legittimo il provvedimento di esclusione in oggetto, il T.A.R. Campania ha osservato come: “il riferimento alla passata gestione ai fini della quantificazione dell’aggio, pure contenuto nel disciplinare di gara (paragrafo 3) costituiva un criterio esplicativo della determinazione dell’importo dell’aggio stabilito dalla stessa stazione appaltante e, al più, avrebbe potuto rappresentare un criterio integrativo per i concorrenti, ma non li abilitava certo a sostituire l’aggio posto a base di gara e la cifra complessiva del ruolo ipotizzata dall’Amministrazione nei documenti di gara con un importo del tutto differente che, sia pure derivante dalla precedente gestione, fosse addirittura doppio rispetto a quello fissato dalla stazione appaltante.

 Ciò non implica, come pure sostenuto da parte ricorrente, che il precedente gestore sia messo in una condizione deteriore rispetto agli altri concorrenti, ma anzi costituisce un livellamento del piano competitivo mediante la fissazione di un parametro di riferimento che, seppure approssimativo, possa costituire un elemento obiettivo sul quale i concorrenti possono modellare la propria offerta”.

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