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La valenza escludente dell’omessa dichiarazione, da parte dell’aggiudicatario, del ritiro dal commercio di un prodotto offerto in sede di gara

La valenza escludente dell’omessa dichiarazione, da parte dell’aggiudicatario, del ritiro dal commercio di un prodotto offerto in sede di gara

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Cons. Stato, Sez. V, 6.05.2021, n. 3539, sulla valenza escludente dell’omessa dichiarazione, da parte dell’aggiudicatario, del ritiro dal commercio di un prodotto offerto in sede di gara

Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato ha sancito il principio secondo il quale la Stazione appaltante, qualora l’aggiudicatario ometta di informarla del ritiro dal commercio di un prodotto offerto in sede di gara, deve valutarne la possibile esclusione ai sensi dall’art. 80, comma 5 lett. c-bis), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per aver “omesso informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, o, comunque, per aver reso una dichiarazione “fuorviante suscettibile di influenzare le decisioni sull’esclusione”.

La questione è sorta in quanto l’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado riproponendo la tesi secondo la quale, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, le sarebbe spettato un punteggio più alto di quello assegnatole dalla commissione giudicatrice, avendo proposto cinque brand diversi per ciascuna delle tipologie di switch, incrementando in tal modo il requisito minimo di tre brand previsto dal capitolato tecnico. Pur non avendo compilato la “Tabella di Fornitura”, i dati da riportare nella stessa erano presenti in altri documenti, depositati unitamente alla stessa offerta tecnica.

Inoltre, la Commissione giudicatrice aveva escluso la necessità dell’attivazione del soccorso istruttorio paventando la lesione della par condicio tra i concorrenti sebbene, esaminata integralmente l’offerta tecnica, dovesse rendersi conto che la mancata compilazione della “tabella di fornitura” era stata conseguenza di un mero errore materiale, la cui correzione va consentita all’operatore non potendo seguirne alcuna lesione della par condicio tra i concorrenti.

Pertanto il Consiglio di Stato ha ritenuto che “le carenze informative nelle quali era incorso il r.t.i. non erano dovute a imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale, quanto, piuttosto, ad un manifesto errore di compilazione della documentazione – non v’era ragione alcuna che potesse spiegare altrimenti la scelta del concorrente di fornire tutte le informazioni per quattro dei cinque brand offerti – da correggere al solo fine di completamento dell’offerta su di un singolo punto, senza incorrere nella violazione della par condicio tra i concorrenti”. All’esito di tale chiarimento, pertanto, la stazione appaltante avrebbe potuto procedere con ogni sua valutazione.

Alla luce dei principi sopra enunciati, dunque, anche in caso di dichiarazione fuorviante o omissiva, spetta alla Stazione appaltante apprezzare la condotta del concorrente per valutare se sussistano le condizioni per la sua esclusione dalla procedura, ritenendo integrata la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c – bis), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per essere la dichiarazione in grado di incidere sull’affidabilità ed integrità dell’operatore economico.

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