TAR Lombardia, Milano, sez. I, 2 agosto 2021, n. 1870, in tema di omessa dichiarazione di informazioni professionali
Con la pronuncia in disamina il TAR Milano, conferma che la violazione dell’art. 80 del codice dei contratti non può ritenersi superata per l’effetto del supplemento istruttorio svolto dalla stazione appaltante successivamente all’aggiudicazione, sulla base di quanto segnalato in sede giudiziaria dalla ricorrente.
Secondo questa pronuncia, la violazione dell’obbligo dichiarativo non è superabile con il soccorso istruttorio, posto che, da un lato, la violazione imputabile al RTI controinteressato consiste nell’omessa dichiarazione di fatti, peraltro in numero assai elevato, che doveva portare a conoscenza dell’amministrazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016, dall’altro l’amministrazione nel corso della gara non ha compiuto alcuna valutazione sulla portata dell’omissione dichiarativa; pertanto, la circostanza che (solo) dopo la proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione la stazione appaltante abbia ritenuto di esaminare i fatti riguardanti l’aggiudicatario non vale a superare l’omessa dichiarazione, idonea di per sé ad integrare la fattispecie astrattamente escludente (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 4 febbraio 2020, n. 126).
Diversamente opinando, si lederebbe il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto si consentirebbe ad uno o ad alcuni di essi di integrare i requisiti cui è subordinata la partecipazione alla procedura di gara in un momento successivo alla scadenza del termine, previsto dagli atti di gara, per la presentazione delle offerte (TAR Milano, sez. I n. 1881/2020 cit.).
In ogni caso, nel caso in questione, va evidenziato che neppure nella fase del supplemento istruttorio la stazione appaltante aveva preso posizione sulla violazione dell’obbligo dichiarativo, limitandosi a dare rilevanza ai singoli fatti, peraltro esaminati secondo la loro evoluzione del tempo, non conoscibile nella fase antecedente l’aggiudicazione, senza però esprimere un giudizio di affidabilità del concorrente in relazione all’omissione delle informazioni, autonoma rispetto alla valenza dei fatti celati.