Il MIT, con Parere del 3 giugno 2024, n. 2597, sottolineando la previsione di cui all’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 ed all’Allegato II.1 dello stesso, ha ribadito che, in caso di indicazione del numero massimo di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, i criteri per la scelta degli stessi devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento ed, altresì, con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
Infatti, sulla base di tali disposizioni, il Ministero ha avuto ragione di sostenere che – ai fini dell’invito degli o.e. alla procedura negoziata di cui all’art. 50, co. 1, lett. c), d) oppure e) – l’ordine cronologico di risposta (a mezzo pec) ad un avviso di indagine di mercato non può essere utilizzato quale criterio di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata poiché, oltre a non soddisfare le predette condizioni, tale sistema appare assimilabile ad una metodologia di selezione casuale, non ammissibile ai sensi del dell’art. 50, co. 2, del vigente Codice dei Contratti Pubblici.
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