Con il Parere n. 3021 del 29.10.2024, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT ha chiarito che, in caso di contratti stipulati in cui una pluralità di soggetti interviene anche in fase esecutiva, sia sotto forma di RTI sia tramite subappaltatori, ove l’atto del RTI stabilisca la fatturazione da parte del soggetto esecutore delle prestazioni con liquidazione su conto corrente dello stesso, è necessario verificare il DURC del solo soggetto esecutore e non di tutti i componenti del RTI che non hanno eseguito le prestazioni; ed ancora, in caso di pagamento diretto ad un subappaltatore esecutore con fatturazione della mandataria o del mandante subappaltante, è necessario verificare il DURC del solo subappaltatore e del componente il RTI subappaltante e non anche di tutti i componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione.
Pertanto, atteso il principio di continuità nel possesso dei requisiti, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata nei confronti del beneficiario esecutore del pagamento dei corrispettivi.
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