Con parere n. 3146 del 6.12.2024 il MIT ha risposto al quesito con il quale veniva domandato se per l’affidamento di un appalto di servizi fosse legittimo richiedere il pareggio di bilancio nell’ultimo triennio quale requisito speciale di capacità economica e finanziaria.
Ebbene, il MIT ha fornito una risposta negativa al quesito in ragione del disposto di cui all’art. 100, co. 12, D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale non possono essere richiesti requisiti speciali differenti da quelli indicati dallo stesso art. 100. Ed in base al precedente comma 11, per gli appalti di servizi e forniture le Stazioni Appaltanti “possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura”.
In definitiva, secondo il Ministero, dal combinato disposto dei sopracitati commi 11 e 12 dell’art. 100 emerge che le Stazioni Appaltanti non possono chiedere requisiti di capacità economica e finanziaria diversi dal fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto maturato nel triennio precedente, escludendo, pertanto, la possibilità di chiedere il requisito del pareggio di bilancio.
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