L’ANAC, attraverso una specifica Faq (Frequently Asked Questions n. C9) ha chiarito che non è necessaria l’acquisizione di un Codice identificativo gare (Cig) nel caso di partecipazione di un dipendente pubblico a un seminario o a un convegno.
Ai sensi della legge n. 9/2014, invero, la partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, per l’effetto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
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