L’ANAC, rispondendo ad una richiesta di parere (delibera n. 538 del 21.11.2023), ha riconosciuto la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti privati al fine di utilizzare il finanziamento pubblico per la valorizzazione dei Comuni con siti Unesco e delle città creative. Tuttavia, anche in questo caso, la collaborazione deve avere tutte le caratteristiche del contratto di partenariato pubblico-privato ossia il trasferimento dei rischi in capo all’operatore privato.
In particolare, l’ANAC sottolinea che l’articolo 151, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice appalti) prevede forme speciali di partenariato pubblico-privato nell’ambito dei contratti pubblici che riguardano i beni culturali tutelati.
Tuttavia, l’Autorità chiarisce che anche la speciale forma di partenariato richiede un coinvolgimento del privato alle condizioni proprie di questo schema negoziale.
Quindi, secondo l’ANAC, non è riconducibile nello schema del partenariato speciale pubblico-privato il progetto di un’Amministrazione che contempla il coinvolgimento di un partner privato il quale sopporti una parte esigua dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento di valorizzazione del bene culturale, a fronte di un finanziamento pubblico quasi totale dello stesso intervento.
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