Con la delibera n. 395 del 30 luglio 2024 l’ANAC ha espresso un parere di precontenzioso relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale di un comune della città metropolitana di Napoli. L’Autorità ha dichiarato illegittima la clausola del disciplinare di gara che imponeva, ai fini partecipativi, il possesso di un patrimonio netto superiore al doppio dell’importo del contratto, poiché contraria all’art. 100, commi 11 e 12, del d.lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di rinnovare la procedura rimuovendo il requisito censurato.
Nel caso di specie, infatti, il disciplinare di gara richiedeva tra i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria, il possesso di un patrimonio netto annuo iscritto negli ultimi tre bilanci non inferiore a venti milioni. La società istante contestava tale previsione, rilevando la sproporzione tra il requisito e il valore del contratto nonché la violazione del principio di tassatività dei requisiti di partecipazione, chiedendo una revisione della lex specialis nella parte in cui impediva la sua partecipazione a causa di detta clausola.
L’ANAC ne confermava l’illegittimità, osservando che la tipologia del contratto non giustifica deroghe ai principi generali di proporzionalità e adeguatezza sanciti dalla normativa vigente (D.lgs. 36/2023). L’imposizione di un requisito patrimoniale così elevato non può dirsi giustificato dalla necessità di maggiori garanzie. Di conseguenza, l’amministrazione è tenuta alla riedizione della procedura emendandola del requisito censurato, in quanto sproporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto, nonché contrario al fine specifico di perseguire il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara.
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