TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 maggio 2024, n. 9871. Per i consorzi stabili non sussiste l’obbligo di indicazione delle quote delle consorziate esecutrici
Con la sentenza in commento il TAR ha rilevato che, seppur è ben vero che la clausola della lex specialis prevede che “In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma I, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 [e quindi anche i consorzi stabili ndr], nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti dei lavori che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguiranno le attività lavorative”, detta previsione, tuttavia, va interpretata.
Dopo un’ampia ricostruzione interpretativa, il TAR, in adesione al consolidato quadro giurisprudenziale ha concluso ritenendo che, l’obbligo di indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti al raggruppamento deve intendersi riferito esclusivamente ai RTI e ai consorzi ordinari, dal momento che i consorzi stabili, al contrario, rispondono in proprio della prestazione da eseguirsi, la quale viene quindi integralmente imputata al consorzio stesso (cfr. ex multis, Cons. St., VI, n. 6165/2020 e in senso analogo T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 2201/2019, che ha accolto il ricorso di un consorzio stabile, escluso per mancata indicazione della quota dei servizi svolti dalle singole imprese consorziate, sul rilievo dell’inapplicabilità rispetto ad un consorzio stabile di tale prescrizione).