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ANAC: le prestazioni extracontrattuali non necessarie non possono formare oggetto di variante

ANAC: le prestazioni extracontrattuali non necessarie non possono formare oggetto di variante

contratti pubblici

Con delibera n.180 del 10 aprile 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affermato che le prestazioni extracontrattuali non necessarie alla completa o migliore esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto danno luogo a servizi diversi che, nonostante presentino profili di connessione con il contratto originario, sono autonomi rispetto ad esso, assumendo un’individualità distinta da quanto previsto nella commessa affidata.
Nel caso di specie, l’Autorità ha precisato che tali prestazioni non possono formare oggetto di perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 ed essere affidate sotto questa forma all’appaltatore aggiudicatario; diversamente, si realizzerebbe “in forma diretta l’affidamento di una prestazione extracontrattuale non prevista e disciplinata negli atti di gara, consistente in un diverso ed autonomo appalto di servizi, nel mancato rispetto delle norme in materia di contratti pubblici e dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza”.

Per una lettura integrale della Delibera si rimanda al seguente link

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