Consiglio di Stato, sez. V, 16/12/2024, n. 10113. La previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha avuto ragione di affermare che la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante e che la loro preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis non è richiesta in termini di doverosità né dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, né dalle Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018.
Nello specifico, la società appellante ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Piemonte con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione alla società controinteressata della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato in questione. La ricorrente ha limitato l’impugnazione a tre capi della sentenza e, per quanto ora di interesse, ne ha dedotto l’erroneità nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di ricorso per omessa pronuncia e per travisamento dei presupposti di fatto e dei documenti di causa poiché, ad avviso della società appellante, l’attribuzione di un unico punteggio pari a 20 per ciascun criterio non sarebbe idonea a chiarire quali elementi siano stati valorizzati e quali penalizzati nell’analisi delle diverse offerte, concentrandosi la censura sull’assenza di specifici sub-punteggi per ciascuno dei disparati elementi contemplati nella declaratoria dei criteri A, B e C che renderebbero impossibile la verifica degli aspetti effettivamente presi in considerazione dalla commissione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello non fondato e, con riferimento al motivo sopra riportato, ha rilevato che il Giudice di primo grado ha reputato che “nel caso di specie non è possibile sostenere che i criteri individuati dalla stazione appaltante siano generici e non dettagliati: essi contengono, infatti, un’adeguata descrizione di quali aspetti dell’offerta sarebbero stati valorizzati dalla Commissione giudicatrice, il che rende del tutto ragionevole l’attribuzione di un mero punteggio numerico”.
Secondo la giurisprudenza dei Giudici di Palazzo Spada la preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di sub-criteri di valutazione non è prevista in termini di doverosità né dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, né dalle Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018. Ne discende che la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante dall’art. 95, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 che legittimamente non l’ha esercitata a fronte di criteri, quali quelli su A e sub C, che già contengono parametri dettagliati ai fini dell’attribuzione del punteggio (Cons. Stato, V, n. 1497 del 2021; Cons. Stato, III, n. 3080 del 2020).
Pertanto, definitivamente pronunciando sull’appello, il Consiglio di Stato lo ha respinto.
(Beatrice Petrucci)