Consiglio di Stato sez. IV 24/3/2025 n. 2418 In assenza di specifici divieti normativi, eventuali previsioni del PFTE non hanno l’effetto di precludere modifiche in sede di progettazione esecutiva, purché non si tratti di previsioni che delineano le caratteristiche portanti dell’opera
Con la sentenza n. 2418 dello scorso 24 marzo, la IV sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello avverso la sentenza n. 21691 del 2 dicembre 2024 del T.A.R. Lazio, confermandone l’orientamento laddove ha ritenuto legittima l’aggiudicazione in favore dell’offerta caratterizzata da un mutamento della tecnologia alla base dell’impianto di digestione dei rifiuti, in assenza di specifiche preclusioni in tal senso nella lex specialis.
In particolare, l’appellante ha tentato di contestare in primo grado che l’offerta dell’aggiudicataria avesse ad oggetto un bene diverso rispetto a quello posto a base di gara, in tal modo introducendo una non consentita variante sostanziale al progetto di fattibilità tecnica ed economica (PTFE).
Ad avviso dell’appellante, infatti, atteso che il disciplinare di gara richiedeva il rispetto del PFTE e, poiché le relazioni allegate a quest’ultimo descrivevano l’impianto di digestione anaerobica – oggetto di progettazione esecutiva e realizzazione – solo con riferimento alla tecnologia ad umido (wet), le imprese non avrebbero potuto presentare delle offerte tecniche basate sulle tecnologie a secco o dry (così, l’offerta dell’aggiudicatario) oppure a semisecco o semidry (così l’offerta del secondo graduato).
Il Consiglio di Stato, in adesione alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado e in ossequio a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ribadisce che, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in assenza di una contraria e puntuale previsione della lex specialis, devono ritenersi ammissibili le proposte progettuali migliorative rispetto al progetto posto a base di gara. Tali modifiche, lungi dal rappresentare una deviazione indebita, costituiscono anzi elemento fondante per l’attribuzione dei punteggi premiali in sede di valutazione comparativa delle offerte, purché non si traducano in varianti sostanziali tali da alterare la “tipologia”, la “struttura” o la “funzione” dell’intervento oggetto dell’appalto, ossia non incidano sulle componenti essenziali dell’opera, fino al punto da determinare una modificazione sostanziale dell’oggetto contrattuale, con conseguente violazione dei principi di par condicio, trasparenza e tutela dell’affidamento (i.e. un aliud pro alio; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2018, n. 3216 richiamata).
Nel caso di specie, la tecnologia alla base del processo di digestione è menzionata in parti delle relazioni tecnica e illustrativa allegate al PFTE, ma al di fuori della descrizione dell’impianto, con la conseguenza che non può ritenersi una caratteristica essenziale.
Contrariamente all’impostazione argomentativa seguita dall’appellante, non occorre che la lex specialis consenta espressamente l’apposizione di una modifica progettuale affinché questa sia ammissibile e non conduca all’esclusione del partecipante; all’opposto, in difetto di un esplicito divieto contenuto nella lex specialis, qualsiasi variante progettuale è permessa – e viene valutata sotto la pregevolezza tecnica – purché non impatti sui tratti caratterizzanti l’opera, mutando l’oggetto dell’appalto.
Neppure rileva l’invocata violazione del principio del risultato, in ossequio alla quale dovrebbero ritenersi illegittime le offerte che comportino modifiche che richiedano nuovi e diversi accertamenti degli elaborati, visto che il disciplinare espressamente consente una modifica degli atti autorizzativi, ove ve ne sia bisogno e, infine, perché attribuisce al principio del risultato una inammissibile funzione escludente.