Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 3985. I principi del risultato e dell’efficienza di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 36/2023 non possono comunque sovvertire le regole di svolgimento della gara ed i concorrenti principi di par condicio e di autoresponsabilità nella presentazione delle dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara
Con la sentenza n. 3985/2024 del 2 maggio 2024, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al bilanciamento tra i nuovi codificati principi del risultato e dell’efficienza ed i loro confini applicativi in relazione ai concorrenti principi di par condicio e di autoresponsabilità.
In particolare, la vicenda sottoposta allo scrutinio del Consiglio di Stato riguardava una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti, che vedeva collocarsi al secondo posto della graduatoria l’appellata a seguito della valorizzazione, in sede di soccorso istruttorio, della postuma certificazione del possesso dei requisiti di capacità previsti dal bando.
Nel giungere alla pronuncia sulla questione, il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire l’impossibilità di interpretare l’istituto del soccorso istruttorio, così come ora disciplinato dal nuovo art. 101, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, quale mezzo atto a modificare, “sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante”, quegli elementi “integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica)”.
Conseguentemente, l’attività di correzione legittimata risulta essere limitata esclusivamente alle “carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa”, risultando così esclusa la possibilità di emendare “quelle [carenze] inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.
Dunque, l’immutabilità delle dichiarazioni rese da un operatore economico in sede di gara non può derogarsi neppure mediante l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, esulando dai confini interpretativi della norma la possibilità di rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità, poiché, così facendo, si opererebbe “una surrettizia modifica della dichiarazione del partecipante circa il possesso dei requisiti di partecipazione”.