Cons. St., Sez. IV, 07.06.2021, n. 4353, sul principio di equivalenza
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si è espresso sull’ambito di operatività del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi di tale disposizione, lo si rammenta, ogni partecipante alla gara ha la possibilità di introdurre soluzioni tecniche alternative rispetto a quelle previste nei documenti di gara, a condizione che le nuove proposte ottemperino – in misura equivalente – ai requisiti tecnici individuati dalla stazione appaltante negli atti di gara.
Secondo il Supremo Consesso, tale istituto costituisce “precipitato tecnico del più generale principio del favor partecipationis“, con la conseguenza che esso “trova applicazione ex lege anche negli appalti di servizi“.
Inoltre, trattandosi di un “principio generale della materia degli appalti pubblici“, detto principio deve trovare applicazione anche assenza di un’espressa previsione del bando di gara.