TAR Toscana, sez. III, 9.12.2022, n. 1444. Il principio di equivalenza non opera rispetto alle caratteristiche che specificano e definiscono l’oggetto della fornitura
Con la sentenza in epigrafe, il TAR Toscana si è pronunciato in merito all’applicabilità del principio di equivalenza ex art. 68 del d.lgs. n. 50/2016.
In particolare, nell’ambito di una procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura di alcuni sistemi di terapia in ambito sanitario, la lex specialis di gara prevedeva l’attribuzione di uno specifico punteggio “on/off” qualora il servizio offerto avesse presentato uno specifico requisito migliorativo.
L’operatore economico classificatosi al secondo posto della graduatoria impugnava il provvedimento di aggiudicazione della gara, lamentando che all’impresa aggiudicataria fosse stato assegnato il punteggio migliorativo nonostante il servizio offerto non presentasse il requisito richiesto.
Invero, la stazione appaltante, per giustificare l’attribuzione del punteggio migliorativo, faceva leva sul principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016, considerato che il servizio offerto dalla prima classificata si dimostrava complessivamente idoneo alla funzione a cui era destinato.
Il TAR Toscana, pronunciatosi sulla questione, ha evidenziato che l’ambito applicativo del principio di equivalenza “attiene alle specifiche tecniche in senso proprio, consistenti cioè in standard capaci di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, espressi in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo. Il giudizio di equivalenza presuppone, quindi, la previsione di uno standard tecnico normativo e non opera rispetto a grandezze comuni o a caratteristiche che, piuttosto che individuare specifiche tecniche del prodotto, ne definiscono la tipologia, limitandosi a delineare l’oggetto dell’affidamento o, come nel caso di specie, a valorizzarne talune caratteristiche in fase di attribuzione dei punteggi”.
Nel caso in esame, dunque, il TAR ha ritenuto che il requisito migliorativo richiesto non costituisse una vera e propria specifica tecnica, ma una caratteristica ulteriore tale da specificare e definire l’oggetto della fornitura.
In ragione di tutto quanto sopra, il Collegio ha annullato l’aggiudicazione ritenendo illegittima l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.