TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 848. Il principio di rotazione negli appalti sottosoglia non va incontro a deroghe neanche in caso di omessa partecipazione degli altri operatori economici invitati, mentre lo stesso principio non trova applicazione qualora il nuovo affidamento della stessa commessa avvenga tramite procedure ordinarie (o comunque aperte al mercato).
Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale Calabria ha avuto ragione di affermare che, come precisato nelle Linee Guida ANAC, il principio di rotazione non si applica qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Nello specifico, il giudizio muove da un ricorso con il quale veniva richiesto l’annullamento: (i) dell’avviso pubblico del 14.11.2023; (ii) del provvedimento di affidamento alla controinteressata del servizio di assistenza tecnica ed informatica a supporto di un corso di specializzazione per il sostegno universitario; (iii) degli ulteriori atti ad essi collegati.
La ricorrente, invero, esponeva di essere stata invitata, in data 17.10.2023, a presentare un preventivo per l’affidamento in via diretta del suddetto servizio (per un valore dell’appalto di € 137.310,30), del quale ne è già risultata affidataria con le ultime due procedure d’appalto.
Tuttavia, il 14.11.2023, l’Università ha pubblicato, sempre per la stessa commessa e senza limitazioni alla partecipazione, senza revocare il precedente bando, un nuovo avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato, con la previsione del successivo affidamento diretto del servizio in esame. Anche con riferimento a quest’ultima procedura, dunque, l’esponente ha manifestato il proprio interesse.
La resistente Amministrazione universitaria ha, tuttavia, comunicato alla Società ricorrente che nei suoi confronti sussisteva un veto derivante dal “principio di rotazione”, per cui, nonostante l’invito e la presentazione del preventivo per il primo avviso – per il quale, si sottolinea, è stata la sola a formulare l’offerta – non le sarebbe stato affidato il servizio, né sarebbe stata invitata a presentare un preventivo per la prosecuzione della procedura di cui al secondo avviso, aggiudicata all’unica partecipante.
La ricorrente, pertanto, lamenta: (i) con una prima censura, il mancato affidamento del servizio previsto nel primo avviso pubblico del 17.10.2023, stante l’omessa partecipazione alla selezione di altri operatori economici invitati, e, (ii) con una seconda, sostiene che l’Amministrazione avrebbe impedito, in modo illegittimo, la sua partecipazione alla procedura selettiva indetta con il secondo avviso pubblico del 14.11.2023, in quanto aperta a tutti gli interessati.
Il Giudicante, in merito al primo punto, ha disatteso la doglianza, affermando che la stazione appaltante ha correttamente applicato il principio di rotazione ex art. 49 D. Lgs. n. 36/2023 che, per le commesse pubbliche di importo inferiore alle soglie europee per gli appalti di servizi come nella fattispecie, non consente un terzo affidamento consecutivo.
In merito alla seconda censura, invece, seguendo le coordinate ermeneutiche fornite dall’ANAC, ritiene fondato il motivo in esame, evidenziando che il principio di rotazione non si applica qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non disponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Infatti, applicando il suddetto principio al caso di specie, emerge come l’avviso pubblico del 14.11.2023 non abbia integrato un affidamento diretto, essendo in esso prevista una selezione aperta a tutti e basata sul criterio dell’offerta più congrua e conveniente, così da escludere una potenziale lesione del principio di rotazione.
Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto e per l’effetto ha annullato gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione, condannando altresì l’amministrazione universitaria al risarcimento del danno, derivante dalla illegittima esclusione, in favore della ricorrente.
(Avv. Beatrice Petrucci)