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ANAC: sul principio di rotazione nel nuovo codice dei contratti pubblici

ANAC: sul principio di rotazione nel nuovo codice dei contratti pubblici

contratti pubblici

Con parere in funzione consultiva n. 58 del 15.11.2023, l’ANAC si è pronunciata sul tema del principio di rotazione nel D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici), disciplinato all’art. 49. In particolare, l’Autorità ha rilevato che tale disposizione disciplina le modalità operative

del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sotto soglia, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78.

L’art. 49 cit. si pone in continuità con le previsioni dell’art. 36 del previgente D.Lgs. n.50/2016, introducendo, al contempo, alcuni elementi di novità. Tra le più rilevanti vi è il comma 4 dell’art. 49, il quale individua i casi, debitamente motivati, nei quali l’esecutore uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Tuttavia, l’ANAC, nel richiamare la Relazione Illustrativa del Codice, specifica che ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dall’art. 49, comma 4, cit., debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro. Pertanto, “la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando in relazione ai requisiti tutti di cui all’art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023, in esplicazione della discrezionalità amministrativa”. La disposizione in esame impone una verifica concreta e specifica, come emerge dalla formula di apertura della disposizione” (parere MIT 2084/2023). Con specifico riguardo agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, l’art. 49 citato, al fine di favorire la semplificazione e la velocizzazione degli stessi, in quanto di importo minimo, stabilisce al comma 6 che per i medesimi è consentito derogare al principio di rotazione.

Pertanto, stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, “non appare coerente con tali disposizioni l’affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata. Si ribadisce al riguardo che la deroga al principio di rotazione è consentita esclusivamente in presenza dei presupposti (da accertare con rigore), indicati dal comma 4, dell’art. 49 citato, nei termini sopra illustrati”.

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