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La procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 non impedisce il ricorso all’avvalimento

La procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 non impedisce il ricorso all’avvalimento

tar Emilia Romagna

Tar Puglia, Lecce. 22/10/2021, n. 1529, La procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 non impedisce il ricorso all’avvalimento

Con la sentenza in oggetto, il TAR Lecce, ha affermato che l’avvalimento è istituto di carattere generale “con finalità pro-concorrenziali di matrice europa”, il quale deve dunque trovare applicazione a prescindere da una espressa previsione del bando di gara. Sul punto, invero, il TAR salentino ha richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi al riguardo, secondo la quale “le fattispecie normative in cui non è ammesso il ricorso all’avvalimento, costituendo eccezioni alla regola generale, vanno interpretate restrittivamente (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 maggio 2016, n. 479), tenuto conto che i limiti all’avvalimento in tanto si possono giustificare, in quanto vi sia l’esigenza di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante per la corretta esecuzione degli appalti (cfr. C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 636; id., Sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072)” (T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione Prima, 26 maggio 2017, n. 517)”.

Posto tale principio, il TAR ha statuito che il ricorso alla procedura negoziata ex art. 1, co. 2, lett. b) L. 120/2020 e art. 63 d.lgs.50/2016, non impedisce il ricorso all’avvalimento.

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