TAR Lazio Roma sez. II 25/2/2025 n. 4203 Nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, il D. Lgs. 36/2023 non prescrive un termine minimo per la presentazione delle domande e delle offerte. Tuttavia, le stazioni appaltanti devono garantire termini adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, nel rispetto del principio di par condicio
Il TAR nella sentenza in commento ha avuto modo di confermare che, il D.lgs n. 36/2023 omette di prescrivere per la procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di cui all’art. 76, il rispetto di un termine minimo assoluto per la presentazione delle domande e delle offerte e ciò in ragione della natura eccezionale di tale procedura – infatti ammissibile soltanto nelle ipotesi tassative ivi previste e di sovente utilizzabile in condizioni di unicità del fornitore o di urgenza nell’acquisizione della prestazione, tali da rendere impossibile l’utilizzo delle procedure ordinarie – trovando comunque applicazione il principio generale espresso al comma 1 del successivo art. 92, che (a similitudine di quanto già stabilito all’art. 79 del previgente d.lgs. n. 163/2006) impone alle stazioni appaltanti di fissare dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte che siano necessariamente “adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.
Ne discende come ove si discorra di una siffatta procedura – pur a fronte dell’omessa prescrizione di un numero di giorni minimo che deve essere sempre garantito per la formulazione delle offerte a coloro che intendano parteciparvi – si imponga all’interprete una verifica in concreto della congruità del tempo a tal fine concesso dalla stazione appaltante rispetto alla complessità dell’affidamento, nell’ovvia considerazione che anche la procedura negoziata, quando prevede (in ossequio alla legge o per autovincolo della stazione appaltante) l’interpello di più operatori economici, debba essere assoggettata (analogamente a quanto accade per le restanti procedure) a detto principio di indubbia rilevanza generale, in quanto posto a presidio della par condicio dei concorrenti ai fini della loro partecipazione alla gara (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5127/2019).