Consiglio di Stato, sez. V, 2 agosto 2022, n. 6786. Sulla sanabilità con soccorso istruttorio della produzione di certificati in copia semplice, anziché in copia conforme
Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato ha ribadito un principio già espresso in tema di soccorso istruttorio, procedura attraverso la quale possono essere sanate le carenze di qualsiasi elemento “formale” della domanda, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016.
In particolare, il soccorso istruttorio consente l’integrazione o la regolarizzazione della documentazione già prodotta in gara ritenuta incompleta o irregolare sotto un profilo formale, con esclusione delle irregolarità essenziali, configuranti delle carenze strutturali in quanto riguardanti elementi costitutivi dell’offerta.
La ratio di tale esclusione si fonda sui principi generali di immodificabilità dell’offerta, imparzialità e par condicio dei concorrenti. Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che il soccorso istruttorio, atto a garantire la massima partecipazione alle gare di appalto, “è praticabile non solo nella fase iniziale di partecipazione alla gara, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell’offerta con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della ‘irregolarità essenziale’, configurando cioè la carenza di un elemento essenziale dell’offerta e violando, pertanto, la regola della immodificabilità della stessa (Consiglio di Stato sez. V, 07/08/2017, n.3913 e 21/04/2016, n.1597)” (Cfr. Cons. Stato, III, 11 agosto 2021, n. 5850; cfr. anche, inter multis, Id., III, 21 marzo 2022, n. 2003; V, 26 marzo 2020, n. 2130; 4 aprile 2019, n. 2219).
Pertanto, la limitazione all’esperibilità del soccorso istruttorio “non rileva nel caso di elementi non essenziali dell’offerta, o che sono previsti a corredo documentale senza partecipare in termini sostanziali alla sua conformazione”.
Nel caso di specie – in cui la lex specialis di una gara per l’affidamento di servizi richiedeva, per l’attribuzione del punteggio, la produzione di certificati in copia conforme all’originale– il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’irregolarità consistente nella produzione di certificati in copia semplice, anziché in copia conforme, fosse sanabile con soccorso istruttorio. Nella fattispecie, infatti, non veniva in rilievo un elemento contenutistico essenziale dell’offerta ma un documento (già prodotto in copia semplice) a comprova del possesso delle certificazioni in capo al concorrente.
Considerato che l’elemento sostanziale consisteva nel possesso delle certificazioni (documentato, sebbene attraverso copia semplice anziché conforme), “la correzione a mezzo di produzione della copia conforme non incide in alcun modo sul contenuto dell’offerta né la modifica, e perciò non pregiudica neanche la par condicio dei concorrenti”.