T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 13.05.2021, n. 1192, sui profili di onerosità del contratto di avvalimento
Con la sentenza in epigrafe, il TAR Campania, posto il carattere di onerosità del contratto di avvalimento, ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale la mancanza di corrispettivo in favore dell’ausiliario non è indice di per sé d’inefficacia del contratto di avvalimento se viene individuato un interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario ad assumere senza corrispettivo le obbligazioni derivanti dal suddetto contratto di avvalimento e le relative responsabilità (cfr. Cons. Stato, n. 23/2016; Cons. Stato, n. 3277/2016).
Secondo il TAR Campania tale interesse patrimoniale non deve necessariamente emergere dal testo del contratto, potendo invece essere desumibile in altri atti; ciò in quanto le previsioni contrattuali vanno lette in coordinamento con gli altri impegni assunti dal partecipante alla gara.
In conformità ai principi di buona fede e di conservazione del contratto, il TAR Campania ha quindi evidenziato la rilevanza del complessivo comportamento delle parti, “insito pure in dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali e con queste collegate.”
Sulla base di tali presupposti, è stata ritenuta illegittima l’esclusione di un concorrente da una procedura ad evidenza pubblica, disposta esclusivamente in quanto dal testo del contratto di avvalimento non sarebbero emersi i necessari profili di onerosità dello stesso.