Cons. di Stato, Sez. V, 21.6.2021 n. 4754, sulla distinzione tra migliorie ammesse e varianti non consentite del progetto posto a base di gara
Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui le soluzioni migliorative possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali essenziali già stabilite dalla Stazione appaltante.
Il Collegio ha qualificato come varianti quelle modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale. Tali varianti sono ammissibili solo previa espressa autorizzazione contenuta nel bando di gara “e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr ex multis Cons. di Stato, V, 24 ottobre 2013, n. 5160; Cons. di Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Cons. di Stato, III, 19 dicembre 2017, n. 5967; Cons. di Stato, V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Cons. di Stato, V, 15 gennaio 2019, n. 374”.