La terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 19 settembre 2022 n. 8072 ha stabilito che è legittima la revoca di una iniziativa di project financing, già dichiarata di pubblico interesse e inserita nella programmazione triennale, in presenza di valutazioni di motivi di interesse pubblico, per mutazione della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico.
I giudici hanno ricordato che secondo quanto disposto dall’ art.183, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la prima fase ha natura «pre-procedimentale» e riguarda l’esistenza dell’interesse pubblico e la fattibilità dell’intervento; si tratta di una fase non sindacabile nel merito, a fronte della quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine.
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