TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 1 agosto 2022, n. 1831. Il provvedimento di ammissione a controllo giudiziario ai sensi della normativa antimafia non ha effetti retroattivi
Con la sentenza n. 1831 pubblicata il 1.8.2022 il Tribunale Amministrativo per la Lombardia si è pronunciato in merito alla questione relativa ai possibili effetti del provvedimento di ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34bis, comma 7, D.Lgs. n. 159/2011 sulle procedure di affidamento di contratti pubblici cui l’impresa abbia partecipato e dalle quali sia stata esclusa in ragione di un atto di interdittiva antimafia.
Più specificatamente, il caso sottoposto all’esame del TAR è riferito ad una fattispecie in cui l’Amministrazione aggiudicatrice aveva disposto l’esclusione dell’impresa ricorrente all’esito delle verifiche effettuate d’ufficio relativamente ai requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale dichiarati dalla prima classificata in sede di gara; verifiche dalle quali era emerso che il Prefetto di Roma aveva invero negato alla ricorrente – attinta da interdittiva antimafia ex art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 – l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), espressamente richiesta nel disciplinare di gara quale requisito di ammissione.
Ebbene, secondo l’impresa ricorrente, il provvedimento di esclusione si sarebbe dovuto giudicare illegittimo in quanto adottato in pendenza di due procedimenti giurisdizionali tesi ad ottenere l’inefficacia ex tunc del provvedimento prefettizio (e, più precisamente, in pendenza: a) di un giudizio instaurato per la cassazione della sentenza con cui era stato confermato il diniego di iscrizione alla c.d. White List e b) nelle more della definizione di una procedura di ammissione al controllo giudiziario).
Con la sentenza in commento, tuttavia, il Collegio ha respinto il ricorso deducendo l’irrilevanza delle circostanze rappresentate dall’impresa e – premesso ed evidenziato che, dall’esame degli atti, risultava che alla data in cui l’amministrazione ha emanato l’atto impugnato la ricorrente fosse effettivamente priva dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – ha chiarito che:
– “..il fatto che a quella data ed alla data odierna la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la mancata iscrizione fosse ancora sub iudice per la presentazione di un ricorso per Cassazione… non comporta alcuna inefficacia del suddetto diniego in quanto non risulta che la sentenza sia stata sospesa;”
– “..Anche il fatto che in data 30 giugno 2022 sia stata richiesto il controllo giudiziario e che l’istanza sia stata accolta con provvedimento depositato in data 8 luglio 2022 è irrilevante in quanto tale decisione non ha effetto retroattivo.
Al riguardo i Giudici amministrativi hanno ribadito il principio secondo cui l’art. 34 c. 7 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (ai sensi del quale “Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché’ gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96, ed é valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis nei successivi cinque anni”) è norma chiara nell’attribuire al provvedimento giurisdizionale la funzione costitutiva dell’effetto sospensivo del provvedimento interdittivo antimafia, “con la conseguenza che esso non può retroagire ad un momento anteriore nel quale l’impresa era ancora sotto l’influenza della criminalità organizzata”.
La pronuncia in commento conferma l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza sezione V, 14 aprile 2022, n. 2847 sostanzialmente confermata anche da CdS, sentenza 9.6.2022) secondo cui la sopraggiunta ammissione dell’impresa attinta da informazione antimafia al controllo giudiziario di cui all’art. 34bis) d.lgs. n. 159 del 2011 non ha effetti sul provvedimento di esclusione dalla procedura di gara cui la stessa abbia partecipato e dalla quale sia stata esclusa in ragione del provvedimento interdittivo (“….in conclusione, l’ammissione (o anche la sola richiesta di ammissione) al controllo giudiziario delle attività economiche e dell’azienda di cui all’art. 34bis) d.lgs. n. 159 del 2011 non ha conseguenze sui provvedimenti di esclusione che siano stati adottati ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell’ambito della procedura di gara, di modo che non v’è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione”).