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ANAC: in base al nuovo Codice, l’Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva

ANAC: in base al nuovo Codice, l’Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva

contratti pubblici

Con Delibera Anac n. 453 del 9 ottobre 2024 è stata data attuazione all’art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 sulla c.d. qualificazione con riserva.

La delibera citata chiarisce che “In base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, l’Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”.

Infatti, secondo l’Autorità, “La qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all’art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell’Atto dell’Autorità”.

Nel caso di specie, un’Azienda Speciale Consortile, nella propria istanza di qualificazione, aveva rappresentato all’ANAC di essere già dotata di una “Struttura Organizzativa Stabile” e che avrebbe dovuto gestire alcune procedure per gli enti locali per il settore servizi e forniture, con la dotazione del personale avente formazione di base e specialistica dichiarata nell’istanza stessa.

L’Anac ha valutato positivamente l’istanza presentata dalla richiedente ed ha disposto la qualificazione con riserva dell’Azienda Speciale Consortile e la relativa iscrizione nell’Elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate per il settore Servizi e Forniture fino al 31.10.2025.

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