Con il parere n. 2455 del 21.6.2024, il servizio di supporto giuridico del MIT ha affrontato la questione relativa al c.d. “quinto d’obbligo” per come disciplinato dal D.Lgs. 36/2023, ritenendo legittimo l’inserimento negli atti di gara, alla voce relativa all’importo stimato dell’appalto, di un valore inferiore al 20% dell’importo del contratto.
A tale riguardo, il Ministero ha ritenuto che, nel nuovo Codice, il cosiddetto quinto d’obbligo o “sesto quinto”, in effetti, rappresenta una “autonoma fattispecie di modifica contrattuale”.
In particolare, l’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, “ricalibra la disciplina del c.d. quinto d’obbligo riconducendolo definitivamente nell’ambito delle potenziali modifiche del contratto, con la previsione di una sua doverosa (quindi a pena di illegittimità) programmazione nella documentazione di gara”.
Da ciò consegue che risulta possibile indicare valori inferiori al 20% dell’importo del contratto, precisando, tuttavia, che “occorre comunque considerare che la stazione appaltante si vincola ad un utilizzo per un importo minore di quello previsto”. In altre parole, anche se la Stazione appaltante indica un valore inferiore al quinto, essa rimane comunque vincolata a un utilizzo effettivo della facoltà entro tale limite ridotto.
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