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La rapidità con cui una commissione giudicatrice esamina un’offerta non è, di per sé, indice di illegittimità

La rapidità con cui una commissione giudicatrice esamina un’offerta non è, di per sé, indice di illegittimità

tar Emilia Romagna

TAR Sardegna sez. I 11/3/2025 n. 231. La rapidità con cui una commissione giudicatrice esamina un’offerta non è, di per sé, indice di illegittimità, potendo dipendere da fattori quali l’efficienza organizzativa, l’esperienza dei commissari o l’uso di modelli precompilati. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato, ma deve supportare tale doglianza con censure sostanziali sulla correttezza del giudizio reso

La sentenza in esame origina dal ricorso proposto dalla terza classificata avverso il provvedimento di aggiudicazione di una procedura di gara avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno verde.
Tra i motivi di impugnazione, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo dell’eccessiva celerità con cui la commissione giudicatrice avrebbe svolto l’attività di valutazione delle offerte.
Sul punto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con la pronuncia in commento, ha chiarito che la rapidità nell’espletamento delle operazioni valutative non costituisce, di per sé, indice di superficialità o di difetto di istruttoria, potendo essa derivare da una pluralità di circostanze, quali: l’elevata competenza e capacità di sintesi dei commissari, l’efficienza organizzativa dei lavori della commissione, l’impiego di schemi valutativi predefiniti o l’immediata percepibilità delle caratteristiche essenziali delle offerte presentate.
Ne consegue che la parte che intenda contestare la rapidità della valutazione non può limitarsi a dedurre la mera brevità del tempo impiegato, ma ha l’onere di articolare censure specifiche e circostanziate volte a dimostrare profili di illegittimità nel merito del giudizio espresso dalla commissione.In applicazione di tali principi, il TAR Cagliari, con la decisione in esame, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla rapidità della valutazione, rigettando altresì le ulteriori censure proposte dalla ricorrente per infondatezza e inammissibilità.

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