TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 16 marzo 2022, n. 3008. Referenza bancaria “circostanziata” e soccorso istruttorio
Con la sentenza in commento, il giudice amministrativo si è pronunciato sull’ammissibilità dell’attivazione del soccorso istruttorio diretto a consentire all’operatore economico concorrente l’integrazione di una referenza bancaria risultata incompleta.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del TAR l’operatore risultato aggiudicatario aveva presentato in sede di gara una referenza bancaria non circostanziata – cioè non attestante la capacità del concorrente di fare fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’eventuale aggiudicazione della gara in oggetto – e la stazione appaltante aveva al riguardo consentito il soccorso istruttorio, richiedendo “l’emissione da parte della … Banca della referenza bancaria circostanziata come richiesto nel disciplinare di gara”
In merito il TAR ha ritenuto l’attestazione bancaria richiesta non attinente ad aspetti essenziali dell’offerta, “ma unicamente all’affidabilità economica dell’impresa che può essere oggetto anche di successiva integrazione proprio per salvaguardare gli aspetti sostanziali della garanzia” ed ha altresì rilevato che a conforto di tale tesi “milita il fatto che le evenienze di esclusione dalla partecipazione alla gara costituiscono un numerus clausus, predeterminato per legge, non estendibile neppure con la previsione del bando” e che, “comunque, i documenti di gara non richiedevano espressamente che la referenza bancaria fosse circostanziata e che anche la referenza bancaria originaria conteneva, in ogni caso, l’indicazione, nell’oggetto, della gara di cui trattasi” dovendosi di talché ritenere “che si sia trattato di una mera precisazione conseguente allo scrupolo al riguardo da parte della stazione appaltante”.
Con ciò il TAR ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa allegazione di una referenza bancaria rientra nell’ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all’offerta economica che si riferisce all’oggetto dell’appalto “(cfr., TAR Latina, sez. I, 23.02.2018 n. 88; Cons. St., Sent. n. 2351/19)”.
Su tali basi il medesimo TAR ha respinto il motivo del ricorso del concorrente graduato al secondo posto con cui lo stesso ha contestato l’omessa esclusione dell’aggiudicataria sostenendo che la dichiarazione bancaria rilasciata non afferiva alla situazione economica della concorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, bensì al momento del rilascio dell’attestazione e che tale dichiarazione avrebbe attestato la mancanza del requisito richiesto dal bando e dal disciplinare, con conseguente inammissibilità del ricorso al soccorso istruttorio.