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Quando le imprese partecipanti all’associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria

Quando le imprese partecipanti all’associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez V, 29.09.2021, n. 6542, In assenza di motivata scelta della lex specialis, le imprese partecipanti all’associazione temporanea non possono dirsi tenute a presentare ciascuna una referenza bancaria

Un raggruppamento temporaneo di imprese ha proposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per la Sardegna che in un primo momento aveva respinto il suo ricorso avverso l’aggiudicazione di diverso A.T.I della “procedura aperta per l’affidamento dei lavori per il Compendio di Rinaggiu- 1° lotto funzionale nel Comune di Tempio Pausania”.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza oggetto di considerazione, ha ritenuto infondato il primo motivo di appello con il quale la ricorrente ha dedotto che il raggruppamento aggiudicatario, presentando un’offerta economica con dichiarazione cumulativa, avesse violato l’art. 95, comma 10, in relazione all’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016.

A questo proposito, il Supremo Consesso ha ritenuto che il raggruppamento aggiudicatario abbia, in realtà, assolto all’onere derivante dal bando di gara e dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione del fatto che l’indicazione dei costi relativi agli oneri della sicurezza è parte del contenuto dell’offerta economica redatta da ciascun operatore e che debba qualificarsi in tal senso, per la procedura di gara, anche un raggruppamento di imprese.

Con il secondo motivo di gravame, anch’esso ritenuto infondato, si è dedotto poi che entrambe le componenti del raggruppamento avrebbero dovuto presentare idonea dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un istituto di credito o intermediario autorizzato, al fine di dar prova della propria capacità economico-finanziaria, come richiesto dall’art 12 del disciplinare di gara.

La ragione del rigetto si fonda sulla considerazione della natura del raggruppamento temporaneo di imprese che, ai fini della procedura di gara, va inteso come unitario operatore economico.

Sicché, in assenza di diversa previsione del bando, entrambe le componenti raggruppamento temporaneo non sono tenute a presentare entrambe la suddetta referenza bancaria.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che il legale rappresentante dell’A.T.I. non abbia reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-3, del d.lgs. n. 50 del 2016, in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

A questo proposito, l’appellante ha dedotto che con la cessione del ramo di azienda di altra società avrebbe trasferito alla A.T.I. i requisiti utili ai fini della partecipazione alle gare (in specie, le attestazioni SOA per le categorie OG9 e OG10).

Diversamente da quanto allegato dall’appellante, con la sentenza in esame si è ritenuto che la intervenuta cessione di azienda non abbia attribuito alla cessionaria un requisito di partecipazione che la stessa già non avesse e che, quindi, l’onere dichiarativo possa ritenersi sussistente solo nel caso in cui la cessione abbia dato luogo ad una sostanziale commistione/successione tra cedente e cessionario.

(Carlotta Frattini)

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