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Inammissibile per carenza di interesse l’appello proposto dall’INPS

Inammissibile per carenza di interesse l’appello proposto dall’INPS

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2024, n. 7260. Inammissibile per carenza di interesse l’appello proposto dall’INPS avverso l’accertamento incidentale effettuato dal Giudice di primo grado sulla regolarità contributiva del concorrente in una gara pubblica

Il Consiglio di Stato, nella parte motiva della sentenza in commento, ha preliminarmente chiarito che il DURC costituisce la certificazione relativa alla regolarità contributiva e che, dunque, esso viene in rilievo dinanzi al giudice amministrativo alla stregua di documento probatorio del requisito di partecipazione alla gara.
Pertanto, ove detta questione gli sia sottoposta come vizio di legittimità del provvedimento (nel caso, di esclusione dalla gara) impugnato, al fine di verificare l’esistenza o meno del requisito stesso, la regolarità del DURC può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n. 4023).
Tuttavia, il Collegio ha chiarito che l’accertamento inerente la regolarità del DURC (atto interno della fase di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarati dall’operatore partecipante ad una gara) costituisce un accertamento in via incidentale, e – dunque – privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale (Cons. Stato, V, 5 giugno 2018, nn. 3384 e 3385), come bene evidenziato anche dal primo giudice.
Si intende dire che l’accertamento incidentale sulla regolarità del rapporto previdenziale ha efficacia esclusivamente in relazione alla controversia concernente gli atti di gara e non esplica i propri effetti nei rapporti tra l’ente previdenziale e l’operatore coinvolto (Cons. Stato, V, 21 febbraio 2017, n. 777).
Tale consolidato indirizzo giurisprudenziale è coerente con quanto prescritto dall’art. 8, comma 1, cod. proc. amm., alla cui stregua il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.
Nella delineata cornice, il Consiglio di Stato ha accertato se effettivamente possa concretizzarsi l’interesse all’impugnazione, interesse generalmente collegato alla condizione della soccombenza sostanziale e non formale.
Sul punto, la giurisprudenza ha meglio specificato che l’interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento dell’appello possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte, ritenendo inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l’ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Cons. Stato, II, 25 ottobre 2023, n. 9244).
Conclusivamente, il Consiglio di Stato accertato che oggetto del giudizio è chiaramente il provvedimento di esclusione (e quello di successiva aggiudicazione), e non, dunque, il DURC.
Del resto, come correttamente analizzato nella sentenza in commento, gli eventuali errori nel DURC, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, possono essere corretti dal giudice ordinario all’esito della proposizione di querela di falso o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, atteso che ciò che forma oggetto di valutazione ai fini del rilascio del suddetto certificato è la regolarità dei versamenti, e dunque non certamente un rapporto pubblicistico.
Situazione, quest’ultima, certamente esulante dalla giurisdizione, ancorché esclusiva, del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici (così Cons Stato, IV, 12 marzo 2015, n. 1321).
Alla luce dei richiamati principi, il Consiglio di Stato ha statuito che l’accertamento incidentale effettuato dal Giudice di primo grado sulla regolarità contributiva del concorrente in una gara pubblica non condurrebbe alla riforma della statuizione di annullamento degli atti di gara: di qui la declaratoria di inammissibilità del gravame per carenza di interesse.

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