Con la sentenza in commento, il TAR del Lazio ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in merito alle modalità di dimostrazione dei requisiti di partecipazione da parte dei consorzi stabili, con particolare riguardo al principio del cumulo alla rinfusa.
Come noto, dal rapporto organico tipico dei consorzi stabili si faceva generalmente discendere la possibilità per il consorzio di poter spendere in sede di qualificazione i requisiti propri delle singole consorziate, tramite il cosiddetto “cumulo alla rinfusa”.
La ratio sottesa a tali forme di aggregazione soggettiva era, evidentemente, costituita dalla possibilità di cumulare i requisiti delle consorziate in capo al consorzio poggiando direttamente sul patto consortile e sulla comune causa mutualistica.
Il Collegio, ricostruendo gli interventi normativi che hanno interessato l’istituto in commento, ha osservato che “il riprodotto periodo dell’art. 47, co. 2 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal richiamato d.l. n. 32/2019, ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis, ricostituendo l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa”, alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.
A parere del giudice amministrativo, dunque, il D.L. 32/2019 ha circoscritto l’efficacia del principio del cumulo alla rinfusa, ad oggi operante con esclusivo riferimento alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo.
Quanto sopra, coerentemente a quanto sostenuto dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 5/2021, a tenore del quale “La disposizione ha avuto vigore sino al 2019. L’art. 1, comma 20, lett. l), n. 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, ha eliminato tale regola, ripristinando l’originaria e limitata perimetrazione del cd. cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. 8.3. Siffatto peculiare meccanismo (si ribadisce, esteso all’epoca dei fatti di causa anche ai requisiti di qualificazione, ma oggi limitato ad attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo) ha radici nella natura del consorzio stabile e si giustifica in ragione: a) del patto consortile, comunque caratterizzato dalla causa mutualistica; b) del rapporto duraturo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate avente come fine “una comune struttura di impresa”.