Con il parere n. 8/2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, interpellata da un comune veneto, quali debbano essere i requisiti professionali obbligatori per la scelta del Responsabile unico del procedimento.
In primo luogo, il Rup deve essere dotato di capacità professionali adeguate all’incarico da svolgere e deve essere in possesso «di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese». Rispetto ai servizi e alle forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, deve, peraltro, essere «in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture». Inoltre, possono svolgere le funzioni di Rup «coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture».
Infine, Anac ha precisato che per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento, chiarendo altresì che il Rup debba essere in possesso del titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare, con anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque o dieci anni, utili ai fini della nomina, maturate «nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture».
L’Autorità ha, dunque, concluso, rispondendo al quesito posto, che l’adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del Rup non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell’amministrazione aggiudicatrice.
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