TAR Calabria Catanzaro sez. II 14/3/2025 n. 503. Il requisito del fatturato specifico, ai sensi dell’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023, è qualificato come tecnico-professionale e non economico-finanziario. Tuttavia, tale qualificazione non implica automaticamente che il relativo avvalimento debba seguire le regole dell’avvalimento tecnico-operativo.
Con la sentenza in commento, il TAR per la Calabria ha chiarito la disciplina relativa al requisito del fatturato specifico, ai sensi dell’art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023.
Nel caso di specie, la ricorrente agiva in giudizio per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento, nonostante si fosse collocata al primo posto della graduatoria provvisoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice. L’esclusione era stata motivata dalla asserita nullità del contratto di avvalimento che era stato prodotto dalla ricorrente per dimostrare il possesso di un requisito previsto dalla lexspecialis, ossia l’esecuzione, nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, di un servizio analogo per natura e durata a quello oggetto di concessione. Secondo l’amministrazione, il contratto non conteneva un’adeguata indicazione delle risorse tecniche e dei mezzi concretamente messi a disposizione dall’ausiliaria, in violazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023.
La ricorrente sosteneva che il requisito del fatturato in servizio analogo, pur essendo qualificato come tecnico-professionale, dovesse rientrare tra quelli economico-finanziari, con un regime di avvalimento meno rigido. La committente, invece, contestava questa interpretazione, ritenendola in contrasto con il bando tipo n.1 dell’A.N.AC. e la lexspecialis di gara.
Il Collegio, ai fini della risoluzione della controversia, ha preliminarmente ritenuto necessario definire correttamente la natura del requisito del “servizio analogo” richiesto dalla specifica lexspecialis. Al riguardo, ha affermato che tale requisito, costituente il c.d. “fatturato specifico”, debba essere qualificato quale requisito di natura tecnico-professionale.
Sembrerebbe dunque che la Committente abbia ritenuto che l’avvalimento in questione dovesse essere considerato di tipo “tecnico-operativo” e non già come avvalimento “di garanzia” (possibile solo con riferimento a un requisito economico-finanziario), con la conseguenza che l’offerta soggetta a tale contratto sarebbe stata ammissibile solo in presenza di un’indicazione puntuale di tutte le “dotazioni tecniche e delle risorse umane e strumentali [messe a disposizione] per l’intera durata dell’appalto”, non essendo sufficiente il semplice richiamo al requisito esperienziale prestato.
Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che una tale interpretazione, pur basata su un’analisi testuale della norma, non fosse adeguata al caso di specie. In particolare, ha osservato come “il requisito del “fatturato specifico” in questione sia ancorato a servizi già espletati da un terzo – che, appunto, “presta” la sua esperienza già conclusa all’impresa ausiliata – il quale non offre specifiche professionalità o mezzi tecnici “pro futuro”, da impiegare nell’esecuzione del contratto; sotto tale profilo, e in assenza di una norma del “nuovo codice” esplicita sul punto, appare illogico, nonché effettivamente complesso e sproporzionato, richiedere, in ossequio alla disciplina dell’avvalimento “operativo”, la precisa indicazione delle risorse concrete che non sono da mettere a disposizione ma sono state già usate”.
Infatti, se nell’avvalimento operativo la richiesta della struttura contrattuale specifica appare logica perché la stazione appaltante deve avere la possibilità di conoscere le effettive risorse che verranno messe a disposizione dell’ausiliata ai fini della (futura) esecuzione del contratto, nel caso di specie tale pretesa risulterebbe contraria al principio del “favorpartecipationis”, costituendo un onere eccessivo e privo di reale utilità.
In definitiva, il Collegio ha affermato la necessità di distinguere tra la qualificazione del requisito, che è di natura tecnico-professionale, e le modalità con cui esso può essere dimostrato mediante avvalimento, le quali devono essere ragionevolmente adeguate alla fattispecie concreta.
Dunque, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione II) ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il provvedimento di esclusione impugnato.