T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 15.07.2021, n. 742, sulla centralità del Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito dei sub-procedimenti di verifica dell’anomalia
Con la pronuncia in disamina il T.A.R. Piemonte, prende le mosse dalle linee guida ANAC n. 3, aggiornate l’11 ottobre 2017, laddove, al punto 5.3, sanciscono che “nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice”.
Da ciò discende in modo chiaro ed evidente il carattere facoltativo del coinvolgimento della Commissione giudicatrice a fronte dell’indiscussa centralità del ruolo del RUP nel sub – procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Prosegue il T.A.R. confermando che tale esegesi trova ampia conferma nella costante giurisprudenza amministrativa, da ultimo confermata da recenti pronunce del Consiglio di Stato che hanno ribadito che “in linea di principio il sub-procedimento di anomalia è di competenza del R.U.P e non della Commissione di gara (Cons. St., sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602; sez. V, 24 febbraio 2020, n. 1371; id., 13 novembre 2019, n. 7805; id. 24 luglio 2017, n. 3646), con la precisazione che non è preclusa al responsabile del procedimento la possibilità di individuare ulteriori soggetti cui affidare la verifica, soprattutto quando questa comporti valutazioni tecniche particolarmente complesse, per lo svolgimento delle quali né il R.u.p. né gli uffici interni alla stazione appaltante siano professionalmente adeguati. Non è escluso, quindi, che la scelta ricada sulla stessa commissione giudicatrice, che ben conosce il contenuto dell’offerta da sottoporre a verifica, non solo sotto il profilo del merito tecnico (per averla valutata ai fini dell’attribuzione dei punteggi) ma anche sotto il profilo economico” (Consiglio di Stato sez. V, 11/03/2021, n. 2086).