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La Cassazione si esprime sulla responsabilità dell’appaltatore in caso di colpa del progettista o del direttore dei lavori

La Cassazione si esprime sulla responsabilità dell’appaltatore in caso di colpa del progettista o del direttore dei lavori

deposito telematico degli atti

Con l’ordinanza del 22 giugno 2021, n. 17819, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità dell’appaltatore in caso di istruzioni impartite dal committente.

L’appaltatore, se discorde con le indicazioni impartite dal committente, può essere esente da responsabilità solo qualora dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di averle eseguite quale nudus minister.

Di contro, in mancanza di tale prova, l’appaltatore si vedrà escussa l’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, a titolo di responsabilità contrattuale.

È esclusa, inoltre, per l’appaltatore, la facoltà di invocare concorso di colpa del progettista, del committente, o del direttore dei lavori.

Per una lettura integrale della pronuncia si rinvia al seguente link

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