TAR Palermo, Sez. III, 17 maggio 2023, n. 1647. Responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici
Con la pronuncia in commento il TAR Palermo si è espresso in tema di responsabilità dell’amministrazione conseguente all’illegittima aggiudicazione di un appalto pubblico.
Per il TAR siciliano, ai fini della sussistenza del profilo soggettivo dell’illecito, “non assume più rilievo il carattere colpevole della condotta della pubblica amministrazione e ciò anche quando si tratti di appalti sotto soglia comunitaria (Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686)”.
E ciò in quanto “per unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio” (cfr. ex multis, C.d.S., sez. IV, n. 912/2021)”.
Quanto al risarcimento per equivalente, richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 2/2017, il TAR ha rammentato che il mancato utile vada riconosciuto nella misura integrale, in caso di annullamento dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente “solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa, rileva che, in difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che li avrebbe potuto riutilizzare, usando l’ordinaria diligenza dovuta, al fine di non concorrere all’aggravamento del danno (cfr. C.G.A. n. 688/2022)”.
Nel caso sottoposto al proprio scrutinio il TAR Palermo ha, dunque, fissato il quantum del risarcimento nel 5% dell’importo a base d’asta, diminuito della percentuale di ribasso contenuta nell’offerta della ricorrente “atteso che l’impresa ricorrente non ha dimostrato l’assenza dell’aliunde perceptum vel percipiendum”.