Consiglio di Stato, Sez. V, 02/12/2024, n. 9611. In tema di revisione dei prezzi, vige il principio per cui nel primo anno contrattuale devono applicarsi le condizioni che risultano dall’offerta presentata in gara, senza dare luogo a revisioni
Con la sentenza in commento, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, si è pronunciata in merito al ricorso proposto dalla Regione Marche per la riforma della sentenza di primo grado del TAR Marche, con la quale, in relazione alla gara di appalto indetta per l’aggiudicazione dei lavori di riduzione del rischio idraulico, sono stati annullati i provvedimenti di i) riconoscimento della revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022, maturata unicamente in riferimento agli interventi eseguiti nel corso dell’anno 2022 e di ii) diniego per gli incrementi dei prezzi, di cui all’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, maturati nell’ambito degli interventi contabilizzati e di competenza dell’anno 2021 (lo stesso anno di presentazione dell’offerta).
Nello specifico, la Regione Marche ha rilevato che dall’analisi delle disposizioni normative adottate negli anni 2021 e 2022 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione causati dalla pandemia Covid-19 e dal conflitto russo-ucraino, si rinvengono gli stessi principi vigenti nel regime ordinario di revisione prezzi e, di conseguenza, anche l’inapplicabilità di tale istituto in ordine agli aumenti verificatisi nello stesso anno di presentazione dell’offerta.
Il Collegio, invero, ritenendo fondato il ricorso, ha stabilito la non necessità di una espressa previsione circa l’esclusione delle compensazioni per i lavori eseguiti nello stesso anno in cui è stata presentata l’offerta, poiché il meccanismo di revisione dei prezzi può considerarsi già presente nel complesso sistema normativo.
In un’ottica di continuità e di coerenza interpretativa, dunque, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la disciplina “emergenziale” si pone in linea con i principi generali in tema di appalti pubblici e di revisione dei prezzi di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50 del 2016, i quali esprimono la regola per cui nel primo anno contrattuale devono applicarsi le condizioni che risultano dall’offerta presentata in gara, senza dare luogo a revisioni.
Pertanto, in conformità con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa – secondo cui: “La revisione dei prezzi intanto è concepibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima; per quest’ultima deve infatti presumersi che i prezzi utilizzati per raggiungere l’equilibrio contrattuale siano quelli attuali e che dunque nessuna onerosità eccessiva per la parte privata possa configurarsi; pertanto, l’alterazione dell’equilibrio economico del contratto può configurarsi solo con il decorso del tempo e quindi a partire dalle annualità successive alla prima; ad opinare diversamente dovrebbe invece assumersi un contratto già oneroso al momento della sua sottoscrizione; ma di fronte a questa evenienza — in ipotesi configurabile laddove la stipula seguisse di molto tempo la conclusione della procedura di affidamento — il privato sarebbe tutelato dai limiti di validità della propria offerta e dalla conseguente facoltà di rifiuto a sottoscrivere il contratto” (Cons. Stato, II, 17 marzo 2021, n. 2298; nello stesso senso, V, 6 dicembre 2023, n.10567)” – il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello proposto dalla Regione Marche, accogliendolo in riforma della sentenza appellata.
(Flavia La Marca)