Con la sentenza in commento, il Supremo Consesso è venuto a pronunciarsi sul tema della revisione dei prezzi in presenza di una proroga “atipica” del contratto di appalto, sostanzialmente coincidente con un nuovo affidamento alle medesime condizioni e quindi estranea al novero delle fattispecie ammesse dalla legge (vale a dire la proroga c.d. “tecnica” o “ponte” disposta nelle more dell’espletamento di nuova gara).
A tal riguardo, il Collegio ha anzitutto rammentato che, per consolidata giurisprudenza, l’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (oggi art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023) ha natura imperativa, inserendosi automaticamente nella disciplina del rapporto fra le parti anche con prevalenza sulla regolamentazione pattizia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.7.2019, n. 5021; Sez. III, 9.5.2012, n. 2682; Sez. V, 22.12.2014, n. 6275; recentemente, id., Sez. V, 16.2.2023, n. 1626). La previsione de qua, difatti, ha il precipuo scopo, da un lato, di “tutelare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni” (Cons. Stato, Sez. V, 2.11.2009, n. 6709) e, dall’altro lato, “di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto” (Cons. Stato, Sez. III, 9.1.2017, n. 25).
Presupposto per l’applicazione dell’istituto, ha sottolineato la Quinta Sezione, è che vi sia stata una mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima “nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario”, mentre il secondo scaturisce da “una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali” (Cons. Stato, n. 5021 del 2019, cit.; Cons. Stato, n. 2682 del 2012, cit.; cfr. anche Cons. Stato, IV, 1 giugno 2010 n. 3474; Id., III, 23 marzo 2012 n. 1687; cfr. anche Id., III, 27 agosto 2018, n. 5059)”.
Ove dunque non si sia in presenza di proroghe fondate sulle previsioni contrattuali, né sia possibile ricondurre la proroga nell’ambito di cui all’art. 23, comma 2, della L. n. 62/2005 – e cioè quale c.d. “proroga ponte” nelle more dell’espletamento di nuova gara – trattandosi piuttosto di una fattispecie di proroga “atecnica” illegittima (assimilabile, pertanto, a un nuovo affidamento, seppur a contenuto analogo), difettano le condizioni legittimanti la revisione dei prezzi, “la quale presuppone piuttosto la vigenza di un legittimo e regolare rapporto fra le parti”.