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Esclusione automatica delle offerte con ribassi anche pari alla soglia di anomalia

Esclusione automatica delle offerte con ribassi anche pari alla soglia di anomalia

TAR Sicilia

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 12 settembre 2024, n. 3010. Il Metodo A dell’Allegato II.2 al nuovo Codice degli appalti prevede l’esclusione automatica delle offerte con ribassi anche pari alla soglia di anomalia

Con la sentenza in oggetto, il TAR Catania si è pronunciato sulla questione relativa al calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso in esame, la Stazione Appaltante aveva avviato una procedura negoziata senza bando, prescrivendo nel disciplinare di gara che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio del minor prezzo e che la soglia di anomalia sarebbe stata calcolata utilizzando il Metodo A di cui all’Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023.

All’esito della procedura, la Stazione Appaltante aveva aggiudicato l’appalto alla concorrente che aveva proposto un ribasso pari alla soglia di anomalia.

Dinanzi a siffatto esito, una società controinteressata aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che, ai sensi dell’Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, dovessero essere escluse automaticamente dalla gara non solo le offerte con un ribasso superiore alla soglia di anomalia, ma anche quelle con un ribasso pari alla stessa.

Ebbene, il TAR pone una rilevante una questione interpretativa.

Infatti, il Metodo A dell’Allegato II.2 prevede:

– al punto 1), che “Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata”;

– al punto 2), che “Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata”;

– al punto 3), che “Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore”.

La controversia nasce dalla differenza terminologica tra i primi due punti, che fanno riferimento a ribassi “pari o superiori” alla soglia di anomalia, e il terzo punto, che invece esclude solo gli sconti “superiori” alla soglia.

Il TAR ha ritenuto che questa differenza non sia frutto di una scelta intenzionale del Legislatore, ma piuttosto di un errore di redazione del testo normativo, e ha dunque chiarito la corretta interpretazione, affermando che anche le offerte pari alla soglia di anomalia dovessero essere escluse.

A supporto di questa interpretazione, il TAR ha richiamato l’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale la concorrenza tra gli operatori economici è volta a ottenere il miglior risultato possibile nell’affidamento dei contratti pubblici.

Pertanto, secondo il Collegio, l’offerta di un prezzo pari alla soglia di anomalia potrebbe essere sintomatica del mancato rispetto dei criteri di qualità ed efficienza richiesti nel perseguimento dell’interesse pubblico, essendo così giustificata l’esclusione automatica di tali offerte.

(Martina Pafundi)

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