TAR Campania, Napoli sez. III 18/2/2025 n. 1393. Deve ritenersi che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia
Con la sentenza in commento, il TAR Campania si è pronunciato sulla tematica, largamente dibattuta a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, del ribasso formulato sui costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante nella legge di gara, oltre che delle annesse conseguenze procedurali sull’offerta presentata dal concorrente.
A tal riguardo, il TAR ha preliminarmente rammentato che la disciplina in materia di costi della manodopera nel nuovo codice dei contratti pubblici si ricava, oltre che dall’art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 2023 in materia di contratto collettivo di settore, anche dall’art. 41, comma 13 (relativo alla determinazione del costo del lavoro sulla base delle tabelle ministeriali), e comma 14, nonché dagli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023.
In particolare, l’art. 41, comma 14, prevede che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Ai sensi dell’art. 108, comma 9, invece, “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
A sua volta, l’art. 110, comma 1, dispone che “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”.
Se ne ricava dunque che anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.
Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi, secondo il TAR campano, “che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”, ferma comunque restando la verifica del rispetto dei minimi salariali inderogabili declinati nel CCNL di settore.
Una simile interpretazione del dettato normativo, come già rilevato in altre numerose pronunce (cfr. a titolo esemplificativo, TAR Basilicata, Sez. I, 21.5.2024, n. 273; TAR Toscana, Sez. IV, 29.1. 2024, n. 120), consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera e la libertà di iniziativa economica e d’impresa, costituzionalmente garantita, “la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara)”.
Solo seguendo tale impostazione, infatti, si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023), previsione “che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili”; nonché la portata del successivo art. 110, comma 1, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia.
In tale ottica è stato affermato che “la non “ribassabilità” dei costi della manodopera, normativamente prevista, non impone implicitamente anche lo scorporo di questi ultimi dalla base d’asta” (T.A.R. per la Sicilia, Sez. III, 19 dicembre 2023, n. n. 3787)”.
Da questo punto di vista il D.Lgs. n. 36 del 2023 segue dunque la via tracciata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36 del 2023).