Consiglio di Stato, Sez. III, 12/11/2024, n. 9084. La clausola della lex specialis che vieta il ribasso sui costi della manodopera è vincolante e la sua violazione determina l’inammissibilità dell’offerta
Con la sentenza in commento, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza emessa dal T.A.R. Campania, rilevando l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato dalla prima aggiudicataria, in quanto l’offerta presentata da quest’ultima in sede di gara era inammissibile perché non conforme alla lex specialis che vietava il ribasso sui costi della manodopera.
Nel caso di specie, il Comune di Nola aveva indetto una gara di appalto per l’affidamento del “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” per gli alunni delle scuole statali (materne ed elementari) presenti sul territorio comunale a cui avevano partecipato tre operatori economici. Seppur, in un primo momento, una Società si era classificata al primo posto in graduatoria, la Stazione Appaltante, verificato che l’offerta economica formulata da quest’ultima prevedeva un ribasso d’asta del 6,57%, modificava la graduatoria, formulando una nuova proposta di aggiudicazione in favore di un’altra società.
La Società esclusa, pertanto, proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità dell’ammissione in gara dell’offerta dell’aggiudicataria, “per la palese sottostima del costo del lavoro”, denunciando la violazione dell’art. 3 del Disciplinare di gara secondo cui “I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, il T.A.R., nel respingere la doglianza presentata dalla ricorrente, non aveva tenuto conto della violazione dell’art. 3 del Disciplinare – così come dedotto da quest’ultima – statuendo in ordine alla legittimità dell’offerta sulla base del combinato disposto degli artt. 108, comma 9, e 41, comma 14, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Ad avviso della Terza Sezione, tuttavia “quand’anche il ribasso dei costi relativi alla manodopera fosse consentito dalle norme primarie, l’esplicita ed inequivoca previsione di segno contrario portata dalla – non impugnata – lex specialis non consentiva la presentazione di un’offerta riportante un simile ribasso”.
Il suindicato parametro normativo invocato era rappresentato dal sopracitato art. 3 del Disciplinare che, secondo il Consiglio di Stato, “è espressivo della volontà della stazione appaltante di connotare la specifica disciplina della gara nel senso di escludere dalla dinamica dei ribassi la componente relativa al costo della manodopera.”
In ragione delle sopra richiamate argomentazioni, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza gravata, ha accolto il ricorso di primo grado, dichiarando l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, in quanto l’offerta andava esclusa perché non conforme, sul punto, alla lex specialis.
(Gabriella Iazzetta)