T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 24/10/2024, n. 632. Un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del “compenso professionale”, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto, potrebbe essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione
Con la sentenza in commento, il TAR della Calabria ha affrontato la questione dei rapporti tra la normativa sull’equo compenso, disciplinata dalla Legge n. 49/2023, e le procedure di gara dirette all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Nel caso di specie, relativo ad un appalto pubblico avente ad oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa, la ricorrente era risultata aggiudicataria, avendo proposto un ribasso del 100% sulle “spese generali e accessorie” e un’ulteriore riduzione del 20% sui tempi di esecuzione. Tuttavia, il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito dell’avvio di un subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ne disponeva l’esclusione dalla gara, ritenendo che il ribasso sulle spese generali comportasse, di fatto, l’utilizzo del compenso professionale (ritenuto inderogabile dalla L. 49/2023) per coprire i costi ribassati, in violazione, dunque, del principio dell’equo compenso sancito dalla legge. Avverso tale provvedimento, veniva proposto ricorso.
Il TAR ha accolto il ricorso, aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni in materia di equo compenso non trovano applicazione nelle procedure di gara regolate dal Codice degli appalti pubblici. A tal proposito, il TAR ha sottolineato come in questi casi “sia il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta la sede appropriata nella quale misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del ‘compenso’ sulla serietà dell’offerta e, allo stesso tempo, sulle soglie ‘minime’ stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali, nel senso che un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del ‘compenso professionale’, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto, potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione”.
Pertanto, alla luce di quanto esaminato, il TAR ha concluso che il RUP avrebbe dovuto fondare la propria decisione non sulla diretta applicazione della L. 49/2023, ma su una rigorosa analisi delle risultanze emerse dal subprocedimento di verifica dell’anomalia.
(Martina Pafundi)