TAR Puglia, Bari, Sez. I, 18/11/2024, n. 1193. Il richiamo al “know how” aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso
Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia, Sezione prima, ha accolto il ricorso presentato dall’istante – risultata seconda in graduatoria – avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione non ha autorizzato l’ostensione integrale dell’offerta tecnica presentata in fase di gara dal Raggruppamento aggiudicatario, ritenendo che alcune informazioni potessero essere protette da segreti industriali.
Il TAR, riconoscendo alla ricorrente un interesse a verificare l’offerta dell’aggiudicataria (anche se il punteggio dell’offerta tecnica conseguito era stato superiore rispetto a quello ottenuto dal RTI) ha sottolineato che – in linea con le precedenti pronunce sul tema espresse dalla medesima sezione – il mero richiamo al “know-how” aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso.
La contro-interessata, infatti, facendo un generico riferimento al “know how” aziendale, nulla ha dimostrato in ordine al carattere segreto delle informazioni commerciali contenute nelle schede tecniche. Invero, il Giudice adito sottolinea che sebbene l’aggiudicataria abbia fatto riferimento ai propri brevetti, la circostanza per cui un prodotto sia brevettato non implica automaticamente che le informazioni siano segrete. Al contrario, i brevetti sono pubblicamente accessibili e le informazioni sugli stessi non possono essere considerate come segreti aziendali.
Tanto chiarito, il Tribunale, nell’accogliere il ricorso e – per l’effetto – nell’obbligare l’Amministrazione a fornire l’accesso alla documentazione tecnica richiesta, ha altresì evidenziato i seguenti principi: quello di i) indispensabilità dell’accesso e quello ulteriore di ii) reciprocità dello stesso. Con riferimento al primo, viene stabilito che l’accesso alla documentazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria è indispensabile – anche se l’aggiudicazione non è stata ancora impugnata – al fine di evitare i c.d. ricorsi “al buio”, consentendo alla ricorrente una (eventuale) contestazione informata circa la valutazione effettuata sull’offerta dell’aggiudicataria. Con il secondo, si fa riferimento alla circostanza per cui l’offerta tecnica della ricorrente deve essere soggetta a trasparenza, e quindi anch’essa può essere oggetto di accesso da parte dell’altro concorrente, proprio in virtù della reciprocità tra le parti, come stabilito dall’art. 36, co. 2, D.lgs. 36/2023.
(Filippo Bargone)