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La richiesta di notevoli ed importanti variazioni del progetto comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale

La richiesta di notevoli ed importanti variazioni del progetto comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale

deposito telematico degli atti

Cassazione civile sez. I – 04/03/2025, n. 5667. La richiesta di notevoli ed importanti variazioni del progetto, avanzata dal committente nel corso della realizzazione dell’opera, si traduce in un mutamento dell’originario piano dei lavori, che comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale, con il venir meno del termine pattuito per la consegna dell’opera.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha avuto ragione di sostenere che la richiesta di notevoli ed importanti variazioni del progetto, avanzata dal committente nel corso della realizzazione dell’opera, si traduce in un mutamento dell’originario piano dei lavori, che comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale, con il venir meno del termine pattuito per la consegna dell’opera. Il caso di specie, invero, ruota intorno alla gestione dei ritardi nei lavori, alle responsabilità per gli errori progettuali e agli importi da pagare in relazione a riserve, penali e danni subiti durante l’esecuzione del contratto di appalto.
In particolare, l’odierna ricorrente, appaltatrice dei lavori di restauro e consolidamento di un palazzo, ha fatto causa alla Regione Piemonte, committente dell’opera, per il pagamento delle somme risultanti dalle riserve formulate durante l’esecuzione dei lavori e confermate nello stato finale. Più precisamente, i lavori hanno subito ritardi a causa di errori e carenze progettuali imputabili alla Regione, che hanno richiesto l’approvazione di due perizie di variante e successive proroghe del termine di completamento.
Malgrado le suddette proroghe, la Regione ha detratto dal corrispettivo una penale per il ritardo, calcolata sulla base del termine esteso dalla seconda proroga. La società appaltatrice ha, quindi, richiesto il pagamento delle somme delle riserve, contestando la penalità. La Regione, a sua volta, ha respinto la domanda e ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dai furti nel cantiere e dall’impossibilità di utilizzare i locali del palazzo.
In primo grado, il Tribunale di Torino ha parzialmente accolto la domanda della società, addebitando il ritardo per metà alla Regione e per la restante parte all’appaltatore, condannando quest’ultimo a risarcire la Regione per la differenza tra l’importo complessivo dei lavori e le penali. Inoltre, ha escluso l’applicazione della seconda variante come termine per l’ultimazione, osservando che la seconda variante non costituiva in un nuovo contratto, ma una mera aggiunta al contratto originario.
In appello, la Corte ha in parte confermato la sentenza, accogliendo alcune richieste, come il risarcimento dei danni causati dai furti e l’indennizzo per la franchigia dell’assicurazione, escludendo altresì la decadenza dalla riserva. Ha confermato l’addebito del ritardo per metà alla Regione e per la restante parte all’appaltatore e la decisione sul danno causato dai furti nel cantiere.
La società appaltatrice ha impugnato, innanzi la Corte di Cassazione, la suddetta sentenza d’appello con sette motivi, tra i quali, per quanto d’interesse, rilevano soprattutto: i) il primo motivo con cui la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto legittima l’applicazione della penale, pur ancorando il termine per l’ultimazione dei lavori all’approvazione della seconda perizia di variante; ii) il secondo motivo mediante il quale la ricorrente contesta che la penale sia stata applicata nonostante non ci fosse un ritardo giuridicamente apprezzabile, in quanto la modifica del programma dei lavori e dell’organizzazione del cantiere a causa delle carenze progettuali è considerata dalla ricorrente una causa non imputabile all’appaltatrice (in particolare, sostiene che i lavori previsti dalla seconda perizia non potessero essere eseguiti prima dell’approvazione della variante) e, infine, iii) il quarto motivo con cui si denuncia la violazione dei principi di diritto in materia di appalto, sostenendo che la legittimità della penale applicata sia in contrasto con il principio a mente del quale le modifiche sostanziali al progetto iniziale comportano il superamento del termine di consegna e, di conseguenza, della penale prevista per il ritardo
La Corte di Cassazione, dunque, ha dovuto stabilire se il nuovo termine per il completamento dei lavori dovesse decorre dalla scadenza dell’ultima proroga o dalla data di approvazione della seconda perizia di variante, statuendo sul punto che il termine dovesse decorrere dalla seconda perizia di variante, sostenendo che: i) l’opera era unica e non frazionabile; ii) le modifiche al progetto erano necessarie e previste fin dall’inizio; iii) le varianti non creano nuovi contratti, ma aggiungono patti al contratto originario e iv) l’assenza di sospensione dei lavori e la mancanza di riserve da parte dell’appaltatrice hanno reso non giustificato l’eventuale ritardo.
La Corte ha quindi confermato che la penale fosse applicabile in virtù della prosecuzione dei lavori nonostante le modifiche e ha escluso che il ritardo fosse imputabile all’appaltatrice, accogliendo così i primi cinque motivi del ricorso (trattati congiuntamente) riguardanti l’imputabilità del ritardo nell’esecuzione dei lavori e l’applicazione della penale. La Corte d’Appello, invero, aveva sostenuto che l’appaltatrice fosse tenuta a rispettare rigorosamente il cronoprogramma dei lavori, non potendosi avvalere del tempo trascorso tra la scadenza della prima proroga e l’approvazione della seconda perizia di variante per recuperare il ritardo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato che tale ricostruzione si contraddiceva su alcuni punti essenziali, come la ripetuta modifica del piano dei lavori e le circostanze che avevano reso necessarie le varianti (rinvenimento di reperti archeologici, nuove normative e errori di progettazione), che non erano imputabili alla società. In particolare, la Corte ha sottolineato che le modifiche erano necessarie per il completamento dell’opera e non riguardavano aggiunte migliorative ma, al contrario, dovevano essere ritenute opere indispensabili.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata in materia di appalto stabilisce che le modifiche sostanziali al progetto comportano un mutamento del piano dei lavori e, di conseguenza, la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale, determinando così il venire meno del termine per la consegna dell’opera. La Corte ha quindi criticato la sentenza impugnata per non aver esaminato adeguatamente se, alla scadenza della prima proroga, il termine per l’ultimazione dei lavori fosse già superato a causa delle modifiche o se, al contrario, tale superamento fosse conseguente alla fissazione di un nuovo termine da parte della committente, senza la sospensione dei lavori.
Definitivamente pronunciandosi, la Corte di Cassazione ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, (determinando l’assorbimento del sesto, che riguardava l’omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della penale) e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Torino, che dovrà riesaminare la questione in una nuova composizione e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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