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Ricorso con cui si lamenta l’insostenibilità dell’offerta di un concorrente per violazione di stime di riferimento dei costi

Ricorso con cui si lamenta l’insostenibilità dell’offerta di un concorrente per violazione di stime di riferimento dei costi

Tar Lazio roma

TAR Lazio Roma sez. II 13/3/2025 n. 5295. Alla luce del divieto di abuso del processo, è inammissibile il ricorso con cui si lamenta l’insostenibilità dell’offerta di un concorrente per violazione di stime di riferimento dei costi quando anche l’offerta del ricorrente presenti valori inferiori alle stesse.

Con la sentenza in commento, il Tar per il Lazio fa applicazione del principio del divieto di abuso del processo.

Nel caso di specie, la ricorrete agiva in giudizio per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione unitamente a tutti gli atti ad esso presupposti e degli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte delle ditte aggiudicatarie.

In particolare, ella lamentava l’illegittimità dell’aggiudicazione a favore delle prime due classificate poiché entrambe avrebbero proposto offerte incongrue, indicando nelle rispettive offerte e giustificazioni “un numero di ore insufficiente ad eseguire le prestazioni, sopravvalutando consapevolmente la resa produttiva del singolo operaio”.

Tuttavia, la lexspecialis della gara non richiedeva ai concorrenti di indicare nell’offerta tecnica, ovvero nell’offerta economica, un monte orario minimo, né tantomeno un piano operativo puntale delle attività offerte, con relativa specifica di risorse e turni.

Peraltro, il costo della manodopera indicato dalla Stazione appaltante risultava inferiore a quello dichiarato dalle aggiudicatarie.

Il TAR ritiene, quindi, di dichiarare inammissibile il ricorso.

In primo luogo, in quanto, non essendo richieste dal Capitolato un monte di ore minimo ed avendo la Stazione appaltante indicato un costo superiore a quello dichiarato dalle ditte aggiudicatarie, la ricorrente avrebbe dovuto ipoteticamente dirigere il ricorso direttamente contro il bando di gara, nel termine ordinario di decadenza di 30 giorni, sostenendo che esso rendeva sostanzialmente impossibile presentare un’offerta seria e realizzabile, senza attendere l’aggiudicazione.

In secondo luogo, il TAR ravvisa nella condotta della ricorrente gli estremi dell’abuso del processo.

Quest’ultimo rappresenta un precipitato del più generale principio di abuso del diritto e della clausola di correttezza e buona fede (art. 2 Cost. e art.1175c.c.), operante anche nei rapporti tra operatore economico e stazione appaltante.

In particolare, si ha abuso del processo quando “la tutela giurisdizionale viene strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo”

Alla luce di tale principio e sulle orme di consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR dichiara inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente.

L’iniziativa processuale di quest’ultima, infatti, “si concreta in un esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, in quanto le tesi giudiziali della ricorrente espresse nelle censure formulate collidono con il contegno della medesima tenuto in sede procedimentale, evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede”.

(Lorenza Saviano Di Martino)

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