Lo scorso 15 luglio è stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica il decreto – ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale – che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006.
In particolare, si rileva che il decreto citato contiene la procedura per la produzione di aggregati riciclati dai rifiuti inerti, stabilendo innanzitutto i rifiuti interessati, i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità, gli obblighi documentali nonché la disciplina della fase di monitoraggio che si svolgerà nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, intesa a consentire anche una verifica dei criteri e dei parametri fissati per questa tipologia di rifiuti.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, si segnala che il decreto specifica che i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto nonché a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate potranno essere utilizzati in virtù di quanto previsto nelle precedenti autorizzazioni.
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