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Consiglio di Stato sul rifiuto di un commissario alla sottoscrizione dei verbali di gara

Consiglio di Stato sul rifiuto di un commissario alla sottoscrizione dei verbali di gara

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. III, 28.11.2022 n. 10457. Sul rifiuto di un commissario alla sottoscrizione dei verbali di gara

Con la sentenza in epigrafe, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha analizzato la vicenda scaturita dal rifiuto di un commissario di sottoscrivere il verbale di chiusura delle operazioni di valutazione delle offerte.

In particolare, a causa del rifiuto, la Stazione Appaltante nominava una seconda commissione giudicatrice ed aggiudicava la gara, motivando la propria determinazione con l’impossibilità di avere altrimenti una valutazione finale.

L’operatore classificatosi al secondo posto della graduatoria finale, tuttavia, contestava la legittimità della nomina della seconda Commissione e delle operazioni valutative da essa compiute, nonché i punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle concorrenti.

Secondo il Consiglio di Stato, la Commissione di gara possiede la caratteristica della collegialità perfetta, ragione per cui delibera con la partecipazione necessaria di tutti i suoi componenti, in caso contrario l’atto conclusivo della procedura valutativa non sarebbe imputabile all’organo collegiale.

Ragione per cui: “il rifiuto di sottoscrizione ha una valenza “ostruzionistica” che impedisce la stessa formazione dell’atto conclusivo dell’iter valutativo, impedendo che gli esiti della valutazione delle offerte siano consacrati nell’unico documento (il verbale di gara, appunto) suscettibile di attribuire ad essi rilevanza giuridica e farli emergere sul piano della concreta realtà provvedimentale: documento il cui perfezionamento presuppone evidentemente la congiunta attestazione della sua paternità in capo alla commissione unitariamente considerata, quale viene suggellata dalla apposizione della firma da parte di tutti i suoi componenti.”

La collegialità, dunque, viene meno nel momento in cui il singolo componente non partecipi alla decisione, e andando oltre la manifestazione del proprio dissenso, assuma una posizione che non consente al Collegio di rendere una decisione collegiale ad esso riferibile.

In tale ultima circostanza il Consiglio di Stato ha ritenuto che, proprio in ragione della collegialità perfetta, non vi sia altra soluzione che quella di sostituire l’originaria Commissione con una nuova, “essendo impraticabile (ogni altra soluzione), in ragione del rifiuto opposto” e non “predicabile la possibilità per la commissione, […] di “deliberare dando atto nel verbale del rifiuto della sottoscrizione da parte del terzo componente”.

Dunque appare legittima la scelta operata dalla Stazione Appaltante di procedere ad un vero e proprio “azzeramento dei lavori” fino a quel momento svolti dalla Commissione e non risultanti in alcun verbale, con lo scopo di garantire la conclusione del procedimento entro tempi ragionevoli.

Proprio tale ultima necessità costituisce un valore legittimamente perseguibile e per tale ragione, anche nell’ottica di conformarsi al principio secondo cui “le procedure ad evidenza pubblica si svolgano senza “ombre”, il Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante, ha accolto l’appello.

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