TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13 giugno 2024, n. 3735. Il rinnovo dei CCNL non inficia la valutazione sulla congruità delle offerte presentate in gara qualora lo stesso sia sopravvenuto al provvedimento di aggiudicazione
Nel caso in esame, la ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Stazione appaltante, in esecuzione di una sentenza di appello riformativa della pronuncia di primo grado, aveva determinato (mediante ritiro del precedente provvedimento di annullamento) la reviviscenza dell’aggiudicazione della gara controversa.
A dire della parte attrice, la determinazione della Stazione appaltante sarebbe stata illegittima per omessa nuova verifica di congruità dell’offerta, asseritamente dovuta in ragione della sopravvenienza di un nuovo CCNL rispetto a quello cui si era fatto riferimento nella redazione dell’offerta, con conseguente variazione dei costi retributivi da sostenere per l’esecuzione della commessa.
Ebbene, il TAR, dopo aver chiarito che nel caso di specie il giudicato amministrativo non avrebbe lasciato comunque “spazio a nuovi interventi della stazione appaltante, la quale è tenuta a ripristinare la situazione anteriore (aggiudicazione precedentemente disposta)”, ha respinto il ricorso, avendo ritenuto ad ogni modo infondata la contestazione attorea in ordine all’omessa valutazione della congruità dell’offerta a seguito del nuovo CCNL.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, in virtù del nuovo CCNL, sarebbe dovuto avvenire “anche qualora il procedimento amministrativo non avesse subito la stasi prodotta dal contenzioso instaurato”.
In altre parole, ad opinione del TAR, l’aspetto rilevante nella presente fattispecie è che il nuovo CCNL sia sopravvenuto all’aggiudicazione già disposta, con conseguente impossibilità di riaprire la fase di verifica delle offerte indipendentemente dalle vicende processuali che hanno condotto alla reviviscenza del provvedimento di aggiudicazione dopo un considerevole arco temporale.
Ed infatti, ad avviso del Giudice, il profilo della retribuzione dei lavoratori “concerne il tema del riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni del codice che consentono la modifica dei corrispettivi […]ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” […] È da ritenersi che in quest’ambito vi debbano rientrare i contratti collettivi nazionali di lavoro, in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono”.
Pertanto, secondo il TAR Napoli, nessuna nuova verifica della congruità dell’offerta avrebbe dovuto precedere la riattribuzione dell’aggiudicazione alla controinteressata, atteso che “la questione prospettata dalla ricorrente rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, di tal che non può essere predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione”.