Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4102 del 28.05.2021, ha ritenuto che, in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche, non è essenziale provare la colpa della PA aggiudicatrice.
In particolare, partendo dal presupposto che il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria, il Consiglio di Stato ha ribadito che “le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione”.
Da ultimo, nel caso di specie, sussisteva anche l’elemento soggettivo della responsabilità, “avendo l’Amministrazione “colpevolmente” non applicato le disposizioni del d.lgs. 163 del 2006 riguardanti la fattispecie in questione”.
Di seguito il link al testo integrale della sentenza